Il Decreto Legge n. 119/2018 ha previsto la definizione agevolata (la cosiddetta “rottamazione ter“) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

I soggetti che vi possono rientrare

Possono aderire a questa procedura tutti quei soggetti che hanno cartelle esattoriali dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Possono aderire alla rottamazione ter anche i contribuenti che avevano già aderito alla prima rottamazione o alla rottamazione-bis con alcune limitazioni:

  • Alla “prima rottamazione” (D.L n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato alle scadenze stabilite, le rate del piano di definizione;
  • Alla “rottamazione bis” (D.L n. 148/2017) ma solo nel caso in cui il contribuente ha provveduto a saldare entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Pertanto sono esclusi tutti contribuenti che non pagheranno tali rate entro il 7 dicembre 2018.

Cartelle che non rientrano nella definizione agevolata

Qui di seguito vediamo quali sono le cartelle esattoriali che non è possibile far rientrare nella rottamazione ter, come previsto dal D.L. n. 119/2018:

  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie irrogate a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • I crediti derivanti da condanne stabilite dalla Corte dei conti;
  • Il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

Modalità di adesione

Il contribuente che intenda aderire alla “rottamazione ter” è tenuto a presentare l’apposita dichiarazione di adesioneentro e non oltre il 30 aprile 2019.

La presentazione della domanda può avvenire in due modalità:

  1. Inviando il Modello DA-2018,debitamente compilato e  firmato alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento,
  2. Presentando ilModello DA-2018, debitamente compilato e firmato, presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale.

I soggetti che hanno aderito alla “rottamazione bis” e intendano mettersi in regola con la rateizzazione, entro il 7 dicembre 2018, non saranno tenuti a presentare alcuna dichiarazione di adesione per i ruoli già oggetto della precedente rottamazione.

I contribuenti che hanno provveduto al pagamento parziale di cartelle esattoriali, potranno beneficiare della rottamazione ter, presentando la domanda di adesione entro il 30 aprile 2019.

Pagamento in forma rateale

Rispetto alle precedenti rottamazioni, il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente, per il pagamento in forma rateale.

Qui di seguito, le novità più importanti previste per la rottamazione ter:

  • E’ prevista la possibilità di una rateazione  delle somme dovute in 18 rate ripartite in 5 anni aventi scadenza per il 2019, due rate con scadenza 31 luglio e 30 novembre, dal 2020 invece fino a 4 rate con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre;
  • Dal 1 agosto 2019 un tasso di interesse del 2% annuo, mentre in precedenza era del 4,5%.

Cosa succede una volta presentata la domanda?

Il D.L. n. 119/2018 prevede che una volta che il contribuente abbia inviato la domanda, riceverà una “Comunicazione”, entro il 30 giugno 2019 dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Tale comunicazione può avere i seguenti esiti:

  • Accoglimento della domanda. Pertanto all’interno della comunicazione il contribuente troverà: l’ammontare delle somme dovute, la scadenza delle rate ed i relativi bollettini di pagamento;
  • Diniego della domanda.

L’accoglimento della domanda, avrà il seguente effetto:

  • L’Agenzia delle entrate – Riscossione non darà seguito alle procedure esecutive già avviate. Questo solo per i debiti rientranti nella rottamazione ter;
  • L’Agenzia delle entrate – Riscossione non avvierà procedure cautelari o esecutive. Resteranno in essere i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

Inoltre è previsto, a seguito di presentazione della domanda di adesione che, siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichiinseriti nella domanda;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Il D.L. n. 119/2018 prevede inoltre che,  per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione. Nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.

Per qualsiasi informazione o domanda potete inviare una email allo Studio Dott. Commercialista  Fivizzani Marco a: studiofivizzani@gmail.com oppure chiamare in orari d’ufficio al numero 0322 241981