E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (n. 22, Supplemento Ordinario n. 5, del 29 maggio

2020) la Legge Regionale 29 maggio 2020 n. 13 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020″.

La legge prevede, tra gli altri, alcuni interessanti provvedimenti a favore delle imprese piemontesi ed in particolare: LEGGI TUTTO

–          la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto (dell’importo di €.1.500) finalizzato a sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali, l’adeguamento dei locali, l’acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie.

Il bonus è rivolto ad ulteriori settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007), allargando la platea dei beneficiari ai commercianti al dettaglio di molti settori ed a molte attività di riparazione di beni (articolo 14);

–          la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto (di ammontare non superiore ad €.4.000) finalizzato a favorire la ripartenza dell’attività sportiva penalizzata dalla chiusura forzata dovuta all’emergenza da Covid-19 e dunque rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche, esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi, alle federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella Regione Piemonte (articolo 16);

–          la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto (di ammontare variabile da un minimo di €.650 fino ad un massimo di €.9.050 in dipendenza della tipologia e della dimensione della struttura) finalizzato a sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali, l’adeguamento dei locali, l’acquisto di materiali e attrezzature e delle spese accessorie, imposti dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie a favore delle imprese nel settore dell’accoglienza turistica alberghiera ed extra-alberghiera (articolo 22);

–          la concessione di un contributo (bonus a fondo perduto) di sostegno agli oneri finanziari  sostenuti dalle imprese (micro, piccole e medie) che hanno attivato finanziamenti presso banche e intermediari abilitati alla concessione del credito per far fronte alla carenza di liquidità generata dalla contrazione dell’attività di impresa conseguente ai provvedimenti urgenti adottati dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 (articolo 28);

–          la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto (di ammontare variabile in funzione dell’aumento di capitale eseguito) a favore delle società che, al fine di proseguire e rilanciare l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e attraverso uno specifico progetto di investimento e sviluppo, effettuano un’operazione di aumento di capitale sociale di importo minimo pari a euro 50.000,00 e massimo pari a euro 250.000,00 (articolo 11).

In alcuni casi le modalità di richiesta del bonus o del contributo sono già chiare (trattandosi dell’allargamento della platea dei beneficiari di bonus già esistenti) ed in altri necessitano invece di provvedimenti attuativi o di definizione delle procedure di richiesta dei contributi.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a:

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