Il termine di scadenza non è tassativo, infatti il lavoratore può usufruire dei giorni di #ferie anche successivamente a tale scadenza.

Nonostante i giorni di ferie sono diversi da contratto a contratto, mediamente un lavoratore matura 4 settimane di ferie per ogni anno, di cui 2 settimane vanno godute nell’anno stesso le altre 2 entro 18 mesi successivi.

Come si è già detto le ferie sono un #diritto irrinunciabile sancito dall’articolo 2109 del Codice Civile e regolato dai decreti legislativi n.66 del 2003 e 213 del 2004.

Tuttavia, i contratti collettivi del lavoro possono modificare la scadenza dei 18 mesi stabilendo una scadenza anche più ampio a condizione che la funzione di recupero psico-fisico del lavoratore non venga compromessa.

Quindi è possibile che trascorsi i 18 mesi le ferie residue restano ancora a disposizione del dipendente, ma l’Inps le considera godute a tutti gli effetti. Spetta al datore di lavoro l’onere di versare tutti i contributi previsti.

Nel caso in cui il dipendente non riesca a fruirne, le ferie potranno essere monetizzate solo nel caso in cui terminasse il rapporto lavorativo.

Il datore di lavoro deve provare che il dipendente non ha usufruito delle ferie deliberatamente e in questo caso non ha diritto al pagamento delle ferie al termine del rapporto di lavoro. Il rifiuto deve avvenire durante l’esercizio del diritto e deve essere deliberato e consapevole.

Vi è anche il caso in cui è il datore di lavoro che non permette al lavoratore di fruire delle ferie. La conseguenza immediata è una sanzione amministrativa pecuniaria che si applica nei seguenti termini:

• da 100 a 600 euro per la sanzione base;
• tra i 400 e i 1.500 euro se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno due anni;
• da 800 a 4.500 euro se i dipendenti coinvolti sono superiori a 10 o il mancato godimento si è verificato in almeno quattro anni.

Sintesi dell’articolo pubblicato sul sito notizieora.it redatto dalla Dott.ssa Maria di Palo