Il più delle volte quando una coppia di coniugi si separa, i motivi dei litigi tra loro sono legati alle questioni di natura economica, vale a dire al mantenimento e all’assegnazione della casa coniugale.

Nel primo caso si avrà attenzione a quando spetta il mantenimento, quali siano le vicende dell’assegno mensile che scatta esclusivamente in presenza di una palese disparità economica tra i coniugi e sempre che quello più povero sia, non per colpa sua, in condizione di non essere in grado di mantenersi.

Ad esempio a causa dell’età, della formazione scolastica, per aver sempre badato alla famiglia e ai figli, tenendosi lontano dal mondo del lavoro, e altri motivi.

Il secondo caso, quello relativo all’assegnazione della casa coniugale, è relativo alla decisione del giudice di assegnare l’utilizzo dell’immobile, che è stato l’ultima residenza della famiglia, al coniuge che non è il proprietario e presso il quale abiteranno i figli minori.

Il giudice assegna la casa coniugale al coniuge, che non ne è proprietario, collocando presso la stessa i figli ancora minorenni o maggiorenni che però non sono ancora autosufficienti.

La finalità di un simile provvedimento è garantire ai figli della coppia separata o divorziata di continuare a vivere nello stesso luogo nel quale abitavano quando ancora i genitori stavano insieme.

La decisione viene attuata per fare in modo di non arrecare loro altri traumi oltre a quello determinato dalla della crisi familiare che ha portato i genitori alla separazione o al divorzio.

Quando i figli diventano indipendenti o decidono di andare a vivere per conto loro, la casa coniugale ritorna al legittimo proprietario.

Che cosa succede davanti all’ipotesi di una coppia di coniugi senza prole o con figli adulti.

In presenza dell’ipotesi nella quale non ci sia il bisogno di tutelare l’interesse dei minori, perché la coppia non ha avuto figli o perché questi sono indipendenti e abitano per conto loro, il giudice non ha potere di assegnare la casa all’altro coniuge, ad esempio la moglie, nonostante la circostanza nella quale la stessa non abbia la disponibilità economica per pagare un affitto.

Non è possibile perché l’assegnazione dell’appartamento non è una misura di sostegno del reddito di chi nell’ambito della coppia risulta il più povero.

Della sua condizione economica il giudice potrà tenere conto ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento, che, tenendo in doveroso conto le possibilità del coniuge che lo deve erogare, verosimilmente sarà più elevato.

FONTE: Sintesi dell’articolo pubblicato sul sito diritto.it redatto dall’Avv. Alessandra Concas